STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE E A.S.D. LABORATORIO41


1. È costituita, con riferimento all’art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana ed agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro: “Laboratorio 41 
Associazione Culturale e Sportiva Dilettantistica”;

2. l’Associazione ha sede in Bologna (BO), attualmente alla Via Castiglione n.41. Il trasferimento della sede non comporta modifica del presente statuto;

3. Potranno essere istituite sedi secondarie nei luoghi ritenuti più opportuni per il miglior perseguimento dell’oggetto sociale;


2. SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

1. L’Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue i suoi scopi ispirandosi al principio democratico di partecipazione da parte di tutti gli associati in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti e l’elettività delle cariche associative; Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Eventuali proventi dell’attività associativa devono essere investiti in attività attinenti l’oggetto sociale. Le quote associative non possono essere trasferite a terzi o rivalutate;

2. L’Associazione ha per finalità l’attività di promozione 1) nell’ambito del teatro della musica e della danza, nonché divulgazione di ogni forma d’arte e di spettacolo; 2) sportiva dilettantistica dei seguenti sport: Atletica Leggera, Danza Sportiva, Ginnastica, Giochi e Sport Tradizionali, Karate, Kickboxing, Orientamento, Pesistica, Scacchi, Scherma e delle relative discipline.

3. Nell’ambito dell’attività culturale l’associazione potrà A) Organizzare corsi didattici, seminari, convegni e performances; B) Organizzare e gestire raduni a carattere ludico di forme teatrali; C) Promuovere lo sviluppo del turismo culturale D) Promuovere azioni per la conoscenza dell’arte in tutte le sue espressioni; E) Proporre e sviluppare progetti didattici con la finalità di sensibilizzare alla conoscenza ed alla valorizzazione dei beni di interesse storico, culturale ed artistico.

4. Nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica è prerogativa dell’Associazione A) l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali; B) la promozione e la formazione di squadre per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed

internazionali, in base ai regolamenti specifici; C) la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici; D) esercitare con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva; E) l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.

5. Nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica, inoltre, L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli Enti di Promozione Sportiva ai quali è affiliato e del CONI con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti; s’impegna ad accettare eventuali

provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del comitato dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dell’ente dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti

all’attività sportiva.

6. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà, tra l’altro: organizzare e/o partecipare a manifestazioni di ogni tipo: eventi, mostre, convegni, fiere, esposizioni etc. inclusi spettacoli musicali, cinematografici, teatrali,

di animazione, sia in ambienti pubblici che privati, sia all’aperto che al coperto, presso scuole, enti pubblici o privati; favorire momenti di ricreazione e di aggregazione dei soci attraverso l’attivazione di servizi di vario genere,

anche attraverso l’istituzione e gestione di servizi ristorativi e ricettivi, nel rispetto delle prescrizioni di legge che regolano la materia; Condurre e gestire impianti sportivi e ricreativi; Promuovere lo studio e la pubblicazione di

opere divulgative dell’attività; Pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative;

7. L’associazione al fine di un miglior raggiungimento dello scopo sociale e dell’organizzazione delle attività può istituire sezioni distinte per funzione e può dotarsi di un regolamento interno;

8. L’Associazione favorisce i rapporti di collaborazione tecnica e morale con altri Enti Pubblici o Privati ed Associazioni affini, in armonia con le direttive degli enti culturali, sportivi e del tempo libero ai quali è affiliata.


3. DURATA

1. L’Associazione ha durata illimitata. Ciascuno degli associati può recedere dall’Associazione mediante raccomandata scritta inviata entro il 31 agosto di ogni anno con effetto dallo scadere dell’anno in corso.


4. SOCI

1. I soci si distinguono nelle seguenti due categorie: soci ordinari e soci benemeriti;

2. Possono essere nominati soci “benemeriti” i soci che hanno sostenuto l’attività dell’Associazione distinguendosi per particolari contributi od attività in favore dell’Associazione stessa. La nomina sarà effettuata dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;

3. L’ammissione dei soci è sottoscritta temporaneamente dal Presidente o dai suoi delegati e successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale egli deve, impegnarsi a rispettare

le norme del presente statuto e dell’eventuale regolamento interno, a corrispondere la quota associativa e i contributi annuali, ove previsti, per tutta la durata del vincolo associativo ed a partecipare in modo continuativo alla vita associativa;

4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo;

5. La qualità di associato si perde per morte, recesso, espulsione, morosità per due mesi;

6. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno deliberato dall’assemblea. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire decretando l’espulsione dall’Associazione;

7. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento, se previsto, del contributo annuale associativo il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. I versamenti effettuati a favore dell’Associazione da parte dei soci Benemeriti sono esclusivamente volontari;

8. La quota associativa, ove prevista, deve essere versata al momento della richiesta di ammissione, salva la restituzione in caso di diniego. Il contributo annuale associativo deve essere versato nei termini indicati dal Consiglio Direttivo;

9. Le quote associative ed i versamenti volontari non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione; esse si intendono acquisiti al fondo comune e nessun rimborso sarà eseguito a favore di coloro che, per qualsiasi motivo, cessino di far parte dell’Associazione;

10.La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali nel rispetto dei regolamenti, nonché ad usufruire dei servizi dell’Associazione;

11.I Soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate degli enti di promozione sportiva ai quali è affiliata.

5. ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

1. Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori se nominato ed il Collegio dei Probiviri se nominato;

2. Possono ricoprire cariche sociali i Soci maggiorenni che, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate del CONI, di Organismi sportivi internazionali riconosciuti e/o Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

6. ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea dei Soci è organo sovrano ed è composta da tutte le categorie di soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto se maggiorenne;

2. L’assemblea delibera sempre a maggioranza dei presenti ed è convocata almeno 1 (una) volta l’anno;

3. La convocazione va fatta mediante invio mail e/o pubblicazione sul sito web e/o a mano almeno 15 (quindici)

giorni prima della data dell’assemblea a tutti gli associati aventi diritto a partecipare;

4. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante pubblicazione nella sede del relativo verbale, per 15 (quindici) giorni consecutivi e/o pubblicazione sul sito web dell’associazione;

5. L’Assemblea ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probiviri ed approva il rendiconto (bilancio, se necessario) preventivo e consuntivo, delibera sulle esclusioni dei soci per gravi motivi, sulle modifiche dello statuto e dell’atto costitutivo, l’eventuale scioglimento dell’Associazione ed approva il regolamento interno;

6. l’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono constatate di norma con verbale firmato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario, quest’ultimo nominato in apertura di seduta.

7. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 2 (due) membri ad un numero massimo di 3 (tre) membri, incluso il Presidente;

2. È formato dai soci maggiorenni che desiderino farne parte;

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;

4. I membri del Consiglio durano in carica 5 (cinque) anni (o per la minore durata fissata all’atto della nomina).

5. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 1 (una) volta l’anno ed è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente a mezzo raccomandata A/R o a mano. Esso dev’essere

convocato obbligatoriamente, nel caso di richiesta motivata e scritta, di almeno la metà dei membri;

6. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: eleggere il Presidente, predisporre tutti gli atti da sottoporre all’Assemblea, formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione, elaborare il rendiconto (bilancio, se

necessario) consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, elaborare il rendiconto (bilancio, se necessario) preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le

previsioni di spese e di entrate relative all’esercizio annuale successivo, stabilire gli importi delle quote associative, dei contributi annuali e degli eventuali corrispettivi specifici, delibera sulle esclusioni dei soci per morosità.

7. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da trascrivere in apposito libro.

8. IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica cinque anni (o per minore durata fissata all’atto della nomina) ed è il legale rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può nominare anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di impedimento.

9. IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da tre membri anche non soci, eletti dall’assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo, e dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della gestione amministrativa e della contabilità e redige apposita relazione da allegare al rendiconto (bilancio, se necessario) preventivo e consuntivo.

10.IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è composto da tre soci eletti in assemblea.

11. IL PATRIMONIO

1. Patrimonio sociale è costituito da beni mobili e immobili, denaro, titoli e similari. Le entrate sono costituite da: quote associative, contributi annuali associativi, corrispettivi per prestazioni specifiche nell’ambito delle attività

istituzionali e commerciali;

2. L’Associazione può ricevere contributi, donazioni, lasciti, rimborsi di ogni tipo;

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

4. L’anno finanziario e l’esercizio sociale iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto (bilancio, se necessario) preventivo e quello consuntivo. Il rendiconto (bilancio, se necessario) preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’assemblea ordinaria ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

12.SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci.

2. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

13.CONTROVERSIE

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea. Il loro lodo sarà inappellabile.

14.DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto o nel regolamento interno o in altra forma di pattuizione, si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile